Decreto Energia, tutte le principali novità per le rinnovabili

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Lo scorso mese di giugno è entrato in vigore il D.Lgs. 199/2022, il nuovo Decreto Energia che ha apportato una serie di novità piuttosto importanti sul fronte delle rinnovabili. Il provvedimento del legislatore italiano ha infatti recepito la direttiva comunitaria volta a stimolare l’uso dell’energia da fonti sostenibili, disponendo che sarebbero stati i governi nazionali a individuare superfici e aree idonee (e non idonee) del Paese da destinare all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Ma che cosa cambia?

A cosa si applica il nuovo Decreto Energia

Cominciando dal campo di applicazione, rileviamo come il documento si applichi agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ex D.Lgs. 28/2011, rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 riguardante l’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Sotto tale profilo di analisi, dunque, poco è variato rispetto al precedente tenore normativo, con la conferma dei principali presupposti per tutti gli edifici, ad esclusione di alcuni casi compresi nell’appendice A del DM 26 giugno 2015 (APE).

Gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

Il Decreto sottolinea come gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, siano progettati e realizzati in modo da garantire – tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili – il contemporaneo rispetto della copertura:

  • del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

È proprio su questo punto del provvedimento che ci si scontra con la prima novità sostanziale: le percentuali di copertura da fonti di energia rinnovabile risultano infatti essere aumentate del 10% sia per quanto concerne la verifica di copertura sul servizio acqua calda sanitaria sia per quella della somma dei servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.

Il calcolo della potenza elettrica degli impianti

Un’altra novità dal Decreto Energia arriva in relazione alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che, sancisce il tenore letterale del provvedimento, devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, da calcolarsi secondo la formula: 𝑃=𝑘∙𝑆.

Nella formula, k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione. Il valore S rappresenta invece la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno o la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in metri quadri. In tale conteggio non si tiene conto delle pertinenze, su cui risulta comunque essere permessa l’installazione degli impianti.

Ecco dunque che la seconda grande differenza apportata dal Decreto Energia è legata all’incremento della potenza elettrica per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici da installare, con limiti differenti per edifici esistenti e nuovi.

In particolare, si rileva un forte aumento per quanto concerne il nuovo: in alcuni casi la superficie disponibile sul tetto potrebbe dunque non essere sufficiente per colmare i requisiti previsti dal provvedimento di legge.

L’installazione degli impianti negli edifici pubblici

Si rileva altresì come per gli edifici pubblici gli obblighi percentuali di cui abbiamo sopra rammentato sono elevati al 65%, mentre gli obblighi sul calcolo della potenza elettrica sono incrementati del 10%.

Ne consegue che le percentuali di copertura per gli edifici pubblici passano rispettivamente dal 50% al 65%, mentre la potenza minima installata, ipotizzando un edificio con S pari a 100 m2, passa da 5 kW a 5,5 kW per le nuove costruzioni e da 2,5 kW a 2,75 kW per gli edifici esistenti. La differenza non è dunque particolarmente rilevante, considerato che per soddisfare il maggiore fabbisogno sarà sufficiente installare un modulo solare fotovoltaico in più.

Non solo. Si ricorda come con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2024 tali obblighi siano soggetti a un ricalcolo con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione di tali revisioni degli obblighi, si valuterà l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, oltre che alle categorie di edifici che appartengono alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, a patto che abbiano una superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, sebbene non sottoposti a ristrutturazione.

Il luogo di installazione degli impianti

Per quanto poi concerne il luogo di installazione degli impianti, il nuovo Decreto Energia è piuttosto preciso nel soffermarsi sul fatto che, eccezion fatta per i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui sopra devono essere realizzati all’interno o sugli edifici, ovvero nelle loro pertinenze, intendendo per tali le superficie che comprendono l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante, che non deve comunque eccedere il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono dunque al rispetto dell’obbligo.

Ancora, la legge prevede che nell’ipotesi di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, gli stessi componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nell’alternativa ipotesi dei tetti piani, invece, la quota massima – riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori – deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Se non è presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Insomma, per rispettare il quadro normativo non bisogna installare a terra gli impianti di produzione di energia rinnovabile, poiché tali unità non potranno essere considerate utili per il rispetto delle indicazioni di legge. Di contro, si potranno installare gli impianti di produzione di energia elettrica sulle pertinenze, ma solamente se queste non sono troppo distanti dall’abitazione principale.

L’impossibilità tecnica di adempiere agli obblighi

La successiva parte del Decreto Energia si rivolge alle ipotesi in cui vi sia una situazione di impossibilità tecnica di adempiere ai limiti che abbiamo commentato nelle scorse righe.

In particolare, il provvedimento stabilisce che è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Ancora, il Decreto chiarisce che ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren si determinano i valori di un nuovo edificio di riferimento che si aggiunge ai due edifici di riferimento che erano già presenti con la precedente normativa, per il calcolo dei requisiti minimi e per il calcolo della classe energetica.

In particolare, le caratteristiche di questo nuovo edificio di riferimento sono simili a quelle dell’edificio utilizzato per verificare i requisiti minimi, con qualche leggera modifica sulla sola parte dell’impiantistica. Non subiscono cambiamenti, pertanto, i parametri sulla parte dell’involucro, che rimarranno quelli che erano già stati ampiamente descritti con il DM del 26 giugno 2015.

Insomma, in questo caso giova sottolineare come la modifica riguardi esclusivamente l’efficienza del sottosistema di generazione in relazione all’energia primaria definiti da specifica tabella.

Traiamo le conclusioni

Insomma, dallo scorso giugno le regole previste dal nuovo Decreto Energia per rispettare i requisiti previsti dalla legge sono diventati un po’ più stringenti rispetto a quanto non avvenisse nel recente passato.

Tra i vari nuovi requisiti, probabilmente quello che potrebbe creare qualche difficoltà in più nel perseguimento del loro rispetto potrebbe essere quello legato all’acqua calda sanitaria, soprattutto nell’ipotesi in cui siano presenti reti analitiche e/o accumuli. Qualche altro grattacapo può sorgere nel caso del servizio di riscaldamento, soprattutto nell’ipotesi in cui nell’immobile sia presente un sistema ibrido, in cui (si pensi all’ipotesi in cui le temperature esterne siano particolarmente elevate), per necessità il generatore tradizionale entri troppo spesso in funzione in favore della pompa di calore. Anche il fotovoltaico, con le novità apportate dal Decreto Energia, potrebbe avere qualche criticità in più, legata principalmente alla disponibilità di superficie in falda con buona esposizione ai raggi solari.

Naturalmente, questi nuovi ostacoli per i progettisti non sono stati insormontabili, ma hanno richiesto qualche attenzione in più nel caso di edifici di nuova generazione o grandi ristrutturazioni immobiliari, dinanzi alle cui opere ci si è dovuti confrontare con qualche regola differente rispetto a quanto si era precedentemente abituati.

Insomma, ancora una volta val la pena rammentare quanto sia necessario rivolgere le proprie attenzioni al ricorso a una consulenza qualificata e professionale, che con la propria competenza ed esperienza possa accompagnare il cliente verso il conseguimento di un progetto che possa coerentemente soddisfare ogni requisito previsto dalla legge, evitando le sgradite sorprese di un’incongruità nei progetti predisposti.

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Salve a tutti! Sono Oreste Piras, titolare di MP Impianti Tecnologici. Oggi MP Impianti è un'azienda molto apprezzata nel settore pubblico e privato, con un focus sulla consulenza energetica per l'esecuzione di lavori, la fornitura di materiali, la manutenzione e l'assistenza di impianti.
Ho iniziato a fare questo mestiere più di 20 anni fa, quando ho aperto la mia prima azienda. Da allora, mi sono dedicato a imparare tutto quello che potevo sulla produzione di energia: è stato un viaggio incredibile!