Super bonus 110%: tutte le novità per il fotovoltaico

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Il Super bonus 110% ha conferito un’interessante spinta propulsiva all’edilizia, consentendo a condomini e unifamiliari di ristrutturare le loro proprietà immobiliari a condizioni talmente convenienti da poter essere potenzialmente assimilabili alla gratuità degli interventi.

Ma come funziona il Bonus fotovoltaico? L’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico possono rientrare nel novero delle maxi agevolazioni del Superbonus 110%? E se la risposta è positiva, con quali limiti e caratteristiche?

Considerato che sul tema c’è ancora molta confusione, cerchiamo di riepilogare cosa prevede la legge sul Bonus fotovoltaico alla luce delle ultime novità in materia.

Superbonus 110% e impianto fotovoltaico

La prima cosa che vogliamo chiarire è che l’installazione dell’impianto fotovoltaico è un intervento trainato e, dunque, non è qualificabile come trainante ai fini della normativa del Superbonus. Ma che cosa significa tutto ciò?

È abbastanza semplice: il Bonus 110% per il fotovoltaico è fruibile solamente se l’installazione dell’impianto è effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali trainanti, come:

–         Isolamento termico (cappotto termico). Deve riguardare almeno il 25% delle superfici opache, orizzontali, verticali e inclinate degli involucri degli edifici. Il tetto di spesa è fissato in:

o  50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno

o  40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio per gli immobili composti da due a otto unità immobiliari

o  30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili composti da più di otto unità immobiliari

–         Installazione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici. La sostituzione degli impianti esistenti deve favorire l’installazione di impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza pari alla classe A. Si possono installare anche impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, come vedremo in questa guida. Il limite di spesa è fissato in

o  20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili composti fino a otto unità immobiliari

o  15.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili composti da più di otto unità immobiliari

–         Installazione di impianti di climatizzazione invernale per abitazioni unifamiliari o unità familiari presenti all’interno di edifici plurifamiliari, purché funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi possono così riguardare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore, anche ibridi e anche abbinati all’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. Il limite di spesa è pari a 30.000 euro per singola unità immobiliare

–         Interventi per la riduzione del rischio sismico dell’edificio (c.d. Sismabonus).

In ogni caso, per gli interventi di cui all’Ecobonus 110% (coibentazione o sostituzione dell’impianto di climatizzazione) è fondamentale che dopo la realizzazione delle operazioni l’immobile riesca a conseguire la classe energetica più elevata o, comunque, riesca a effettuare un salto di almeno 2 classi di prestazioni energetiche rispetto alla situazione precedente.

Per attestare il passaggio di classe energetica è fondamentale produrre un APE (Attestato di Prestazione Energetica) post intervento, da confrontarsi con il documento pre intervento, da cui emerga – appunto – il differenziale di classe. Intuibilmente, per la buona riuscita dei lavori e per auspicare la loro validità ai fini del conseguimento del bonus, è necessario rivolgersi a un consulente tecnico specializzato che possa effettuare gli opportuni sopralluoghi e le necessarie verifiche utili per comprendere se i lavori in programma saranno sufficienti a far compiere il doppio salto all’edificio.

Le caratteristiche dell’impianto fotovoltaico per il Super bonus 110%

Ferma restando la sua natura di intervento trainato e i requisiti di efficienza energetica dell’intera operazione soggetta a Ecobonus o Sismabonus, il maxi beneficio fiscale del 110% può essere applicato:

  • all’impianto fotovoltaico, purché connesso alla rete elettrica, installato su edificio o su strutture pertinenziali agli edifici
  • al sistema di accumulo da connettere al fotovoltaico.

Ad ogni modo, sussistono alcuni vincoli piuttosto importanti con i quali è bene prendere la dovuta dimestichezza, onde evitare errori nel momento in cui si prospetta una simile operazione.

I limiti di spesa

In tal senso, il primo elemento che bisogna tenere in considerazione è il limite di spesa, per quanto, come vedremo nelle prossime righe, il legislatore fiscale sia stato piuttosto generoso nel fissare i massimali che il proprietario dell’impianto dovrebbe ricordare.

Con il Superbonus 110%, infatti, il massimale di spesa che si può portare in detrazione per acquistare e installare un impianto fotovoltaico è pari a 48.000 euro nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. Per quanto attiene invece il sistema di accumulo, si potrà usufruire di un massimale distinto e separato, attualmente pari ad altri 48.000 euro con il rispetto di 1.000 euro per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

Ne deriva che nell’ipotesi in cui si proceda a effettuare un’operazione combinata e integrata di installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, i due massimali potranno essere cumulati.

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato come il limite di spesa per installare l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.

Le cose sono un po’ diverse nell’ipotesi in cui l’installazione sia richiesta da condomini o enti non commerciali riconosciuti, come i Gruppi di autoconsumo collettivo o le Comunità energetiche rinnovabili. In tali fattispecie, infatti, considerata la necessità di assolvere a fabbisogni energetici più profondi, la potenza può arrivare anche a 200 kW. Attenzione, però: in questo caso il Superbonus 110% sarà applicabile solamente per la quota di spesa che corrisponde a una potenza massima di 20 kW, mentre per la parte eccedente tale soglia si potrà usufruire dell’Ecobonus tradizionale con detrazione al 50%.

Quando pagare le spese per l’impianto fotovoltaico

In questo contesto, il soggetto che effettua le spese dovrà rammentare una piccola accortezza, decisiva ai fini della corretta fruizione del bonus: il pagamento dell’impianto e dei sistemi di accumulo dovrà infatti avvenire nello stesso arco temporale del pagamento delle spese relative agli interventi trainanti.

Pertanto, se le spese per gli interventi principali sopra sintetizzati dovessero essere sostenute entro il 31 dicembre 2022, anche le spese per il fotovoltaico e per i sistemi di accumulo dovranno essere supportate in tale esercizio (non sarà pertanto possibile usufruire del Superbonus nel caso in cui, invece, le spese per l’impianto fotovoltaico dovessero essere sostenute nel 2023).

La cessione al GSE

In aggiunta a quanto sopra sintetizzato, per poter ricondurre l’installazione dell’impianto fotovoltaico all’interno del Superbonus 110% è necessario optare per la cessione dell’energia non autoconsumata in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il proprietario dell’impianto dovrà pertanto preoccuparsi di stipulare con il GSE un contratto di ritiro dedicato.

Come usare il Superbonus 110% per l’impianto fotovoltaico

Anche per le spese legate all’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei sistemi di accumulo sono tre le diverse modalità di fruizione del Superbonus 110%. Il contribuente può:

  • portare in detrazione il credito di imposta così sorto, per l’anno in cui ha sostenuto le spese e i quattro successivi
  • cedere il proprio credito di imposta a terzi soggetti, come fornitori o banche
  • ottenere uno sconto immediato in fattura, con la ditta che ha svolto i lavori che concederà la riduzione dell’importo da pagare al posto del credito di imposta maturato dal beneficiario. Lo sconto potrà arrivare al massimo al 100% (il 10% residuale potrà essere ceduto o portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Appare chiaro come, perseguendo la seconda e la terza strada di cui sopra, sia possibile monetizzare subito il proprio credito senza attendere la fruizione nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, così facendo anche i soggetti incapienti (cioè coloro che non avrebbero utilità nel portare in detrazione il credito Irpef in dichiarazione, poiché privi di redditi sufficienti per compensare il bonus) potranno accedere al maxi incentivo.

Si ricorda in questo caso che l’opzione legata alla cessione del credito può essere effettuata in rapporto a ciascuno degli stati di avanzamento dei lavori. In relazione agli interventi ammessi al Superbonus 110%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due. La legge prevede inoltre che il primo stato di avanzamento dei lavori debba riferirsi ad almeno il 30%, e che il secondo debba essere pari ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Si rammenta altresì come i crediti d’imposta che derivano dal Superbonus e che non sono oggetto di ulteriore cessione del credito possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24. Il credito d’imposta sarà anche in questo caso fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesto il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che non si applica il limite generale di compensabilità che ordinariamente previsto i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si applica nemmeno il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Si precisa infine che la cessione del credito di imposta può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi (cioè, l’impresa che effettua i lavori e che dinanzi a tale cessione favorirà lo sconto in fattura)
  • di altri soggetti come persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Chi può chiedere il Superbonus 110% sul fotovoltaico?

I soggetti che possono richiedere questa forma di incentivo sono:

  • persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
  • condomini
  • IACP o in house company per l’edilizia sociale
  • cooperative di abitazione
  • titolari di reddito di impresa o professionale (nelle ipotesi di partecipazione alle spese per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni condominiali)
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri indicati dalla normativa.

Su quali edifici può essere installato l’impianto oggetto di agevolazioni

Il quadro normativo oggi in vigore stabilisce che gli edifici che potranno beneficiare di questa agevolazione sono:

–         edifici residenziali unifamiliari e pertinenze

–         condomini (sia per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, sia per le singole unità immobiliari, come intervento trainato)

–         edifici da 2 a 4 unità immobiliari accatastate distintamente e con un unico proprietario, o in comproprietà tra più persone fisiche

–         unità immobiliari indipendenti in termini funzionali e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile usufruire del Superbonus 110% Fotovoltaico anche su più unità immobiliari dello stesso contribuente, con il limite di due. Peraltro, non solo non è necessario aver posto nelle unità immobiliari interessate dagli interventi la propria residenza, ma non è nemmeno necessario essere proprietari. È dunque sufficiente avere la disponibilità dell’immobile secondo i casi previsti dalla normativa: si pensi a un contratto di locazione o a un contratto di comodato d’uso, purché regolarmente registrati.

Quando scade il Superbonus 110% Fotovoltaico

Il Superbonus 110% Fotovoltaico ha diverse scadenze a seconda della natura della proprietà immobiliare su cui è installabile l’impianto.

In questo senso, i termini più stringenti sono quelli per le unifamiliari: le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2022 con l’obbligo, però, di eseguire almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Ne deriva che chi ha una villetta su cui intende effettuare un intervento trainante e installare un impianto fotovoltaico, farebbe bene ad accelerare i tempi: per il momento, infatti, non ci sono segnali che il governo intenda prorogare i termini di cui sopra, oramai prossimi alla scadenza.

Nel caso in cui invece i lavori siano effettuati da condomini e da edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per usufruire del Superbonus 110%. Superato questo termine temporale, la percentuale scende al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino al 31 dicembre 2025.

Tra le altre scadenze, ricordiamo:

–         Edifici di proprietà ex IACP: 31 dicembre 2023 se i lavori sono conclusi al 60% entro giugno 2023

–         Comunità energetiche rinnovabili, cooperative di abitazione, ASD, organizzazioni senza scopo di lucro: 30 giugno 2022

–         Comuni dei crateri sismici: 31 dicembre 2025.

FAQ – Le domande più frequenti

Di seguito abbiamo riepilogato le risposte alle domande più frequenti in materia di Superbonus 110% e fotovoltaico.

Come funziona il Superbonus 110% Fotovoltaico?

Il Superbonus 110% fotovoltaico consente di avere una detrazione fiscale del 110% sulla spesa effettuata, da fruirsi in cinque anni. Trattandosi di un intervento trainato, e non trainante, il Bonus sarà fruibile solamente se all’interno del progetto di ristrutturazione rientra una delle prime operazioni, come la sostituzione della caldaia o l’installazione di un cappotto termico che possa permettere un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Il Superbonus 110% Fotovoltaico è cumulabile con altri incentivi?

Il Superbonus 110% Fotovoltaico è un’agevolazione che non può essere cumulata con altri incentivi. Pertanto, chi sceglie di acquistare e installare l’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo non potrà godere di altre forme di bonus sulla stessa operazione.

In ogni caso, non dovrebbe essere certo un problema: la detrazione oggi in commento è infatti di gran lunga la più conveniente per chi vuole effettuare una simile operazione e, dunque, difficilmente sarà possibile trovare maggiore vantaggio cercando altrove.

È obbligatoria la cessione al GSE?

La cessione al GSE è obbligatoria se si vuole usufruire del Superbonus 110%. Il contribuente dovrà dunque preoccuparsi di sottoscrivere un contratto per la cessione dell’energia non autoconsumata in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il Superbonus 110% Fotovoltaico può essere fruito con lo sconto in fattura?

Si, così come le spese per gli interventi trainanti, anche il Superbonus 110% Fotovoltaico può essere fruito attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura in sostituzione della detrazione fiscale.

Quando scade il Bonus Fotovoltaico 110%?

Il Bonus Fotovoltaico 110% ha diverse scadenze a seconda degli edifici in cui sono compiute le opere. Per i condomini, ad esempio, la maxi detrazione al 110% è prevista fino al 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale il bonus subirà una graduale riduzione di percentuale che renderà un po’ meno conveniente (ma sempre vantaggioso) il benefit fiscale di cui oggi abbiamo parlato.

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Salve a tutti! Sono Oreste Piras, titolare di MP Impianti Tecnologici. Oggi MP Impianti è un'azienda molto apprezzata nel settore pubblico e privato, con un focus sulla consulenza energetica per l'esecuzione di lavori, la fornitura di materiali, la manutenzione e l'assistenza di impianti.
Ho iniziato a fare questo mestiere più di 20 anni fa, quando ho aperto la mia prima azienda. Da allora, mi sono dedicato a imparare tutto quello che potevo sulla produzione di energia: è stato un viaggio incredibile!